XIV° RADUNO DEI CORTEI STORICI – 16, 17 e 18 Settembre 2016 – Gravina in Puglia (Bari)

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XIV° RADUNO DEI CORTEI STORICI

16 – 17 e 18 Settembre Gravina di Puglia (Bari)

 

 

Il centro studi Nundinae di Gravina in Puglia (Ba), organizza la rassegna Storica rievocativa “ Raduno dei Cortei Storici ” giunto alla XIV edizione. L’evento si rifà alla donazione del feudo di Gravina da parte di Re Carlo II d’Angiò al Conte Giovanni di Montfort;
un viaggio a ritroso nel tempo alla riscoperta dello spirito, del pensiero, della vita del mondo medievale, al fine di rendere la storia “fruibile” al grande pubblico, coniugando veridicità storica a suggestive ambientazioni sceniche.
Le piazze del borgo antico saranno animate da giocolieri, mangiafuoco, musici, cavalieri e falconieri; gli spettacoli saranno itineranti e completamente grauiti.
Web: www.nundinae.it

Gravina in Puglia (Bari)
Bastione – Medievale
Via Fontana la Stella
ore 18:00
ingresso libero
Info. 342.52.45.286


Articolo di CRESCENZA CARADONNA

SEI STATO IN VACANZA E QUALCOSA NON È ANDATO NEL VERSO GIUSTO”? RITIENI CHE LA TUA VACANZA SIA STATA “ROVINATA”?

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LA PAROLA ALL’AVVOCATO   19260235_10213378398124348_3128327136357112384_ndi Avv. BARBARA CENTODUCATI

SEI STATO IN VACANZA E QUALCOSA NON È ANDATO NEL VERSO GIUSTO”?
RITIENI CHE LA TUA VACANZA SIA STATA “ROVINATA”?

 ECCO COSA È  UTILE SAPERE

 

Con L’articolo di oggi, vi riporto un breve vademecum su quelle che sono le circostanze spiacevoli che si trova ad affrontare il turista/consumatore che si prepara per il viaggio e giunge a destinazione e i rimedi messi a sua disposizione per il mancato soddisfacimento dalla sua tanto sospirata vacanza.
Difatti, sono sempre più frequenti i casi in cui, una volta giunti alla tanto amata e agognata destinazione turistica, che non ci si trovi davanti a ciò che ci si aspettava, perché quanto previsto nel pacchetto di viaggio prenotato ed acquistato tramite il tour operator di riferimento scelto, non corrisponde alle aspettative garantite dallo stesso e per questo la tua vacanza è “rovinata”.
Può accadere e purtroppo frequentemente, che le aspettative del turista, vengano disattese amaramente, a causa ad esempio dei livelli legati agli standard dell’alloggio acquistato con il pacchetto, che risultino difatti, una volta giunti sul posto, nettamente inferiori e non corrispondano a quanto proposto e poi prenotato.
Ed ancora i servizi connessi alla struttura o i trasporti, risultino affetti da disservizi rispetto a quelli pattuiti con il tour operator. L’ assenza di tali servizi essenziali, i ritardi, gli alloggi fatiscenti, dunque sono tutte situazioni che possono contribuire a “rovinare” il godimento del tanto atteso momento di svago e relax.
Nonostante il turista malcapitato, non potrà più godere appieno della vacanza prefissatosi, perché decide di interromperla, in quanto ritenuta improseguibile o costretto dalle circostanze a rimanere, debba sopportare e soffrire i disagi, le carenze e i disservizi, potrà comunque contare in primis sul supporto del CODICE DEL TURISMO, in vigore dal 21 giugno del 2011.
Difatti lo stesso, interviene a tutela di tali situazioni gravose e spiacevoli, che subisce il turista/consumatore, stabilendo all’art. 47 che: “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, non sia di scarsa importanza, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista puo’ chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita’ dell’occasione perduta”.
È proprio l’irripetibilità dell’occasione perduta, perché le sognate ferie estive, capitano una volta l’anno, unitamente ai disagi che la mancata aspettativa ha di conseguenza creato, a far sì che si possa configurare un vero e proprio DANNO DA VACANZA ROVINATA.
Per danno da vacanza “rovinata” si intende infatti, il pregiudizio arrecato al proprio benessere psico-fisico che il turista subisce per non aver potuto godere, in tutto o in parte, di un’occasione di relax e svago.
Le cause possono essere svariate, difatti dall’art. 47, si desume infatti, che le stesse,che possono dar luogo al c.d. danno da vacanza rovinata, si rinvengono non solo nell’ inadempimento, ma anche nella inesatta esecuzione delle prestazioni concordate con il tour operator.
Ma è importante sapere che, affinché si possa configurare tale fattispecie di danno, l’inadempimento, non deve essere di scarsa importanza.
Pertanto, ricorrendo gli elementi previsti dal succitato articolo del CODICE DEL TURISMO, il turista può ben sperare in un risarcimento.
L’art. 49 del CODICE DEL TURISMO, prevede la possibilità per il turista, di contestare tempestivamente, ogni mancanza nell’esecuzione del contratto, rilevata sul posto, presentando da subito un reclamo, affinche’ l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore, vi pongano tempestivamente rimedio, oppure al rientro dalla vacanza entro il termine di 10 giorni dallo stesso, formalizzare un reclamo con richiesta di rimborso o risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata sia all’agenzia di viaggi che al tour operator di riferimento.
In difetto e qualora le richieste in prima battuta rimanessero disattese o venissero rigettate, è possibile agire nelle sedi opportune e competenti, con l’assistenza di un legale, per richiedere formalmente il risarcimento del danno subito a ristoro del pregiudizio che la vacanza “rovinata” ha causato.
Le tipologie di danno che si configurano in tal caso sono due: il danno cd patrimoniale per gli esborsi sostenuti e il danno non patrimoniale.
Si configura il cd danno patrimoniale, nel momento in cui, dalla vacanza intesa e considerata come un bene rientrante tra i beni giuridici in senso stretto, ne scaturisca una lesione, pertanto suscettibile di valutazione economica. Il risarcimento di tale danno di natura patrimoniale sorge, dunque, qualora il tour operator, dimotrandosi inadempiente o non avendo esattamente adempiuto alla prestazione, venga per tale “mancanza” meno alla propria obbligazione assunta nei confronti del turista.
Il risarcimento non si limita tuttavia al danno patrimoniale, infatti, la giurisprudenza, ha riconosciuto la risarcibilità anche del danno cd non patrimoniale, già prima del Codice del Turismo, considerando, il mancato godimento della vacanza, proprio come un pregiudizio di natura psicologico, tale da farlo rientrare nel danno cd non patrimoniale.

Per tali motivi, nel caso in cui uno dei servizi previsti dal pacchetto turistico , che il tour operator si era impegnato a prestare, mancano o vengono eseguiti con modalità diverse, l’organizzatore è tenuto a risponderne.
Ai sensi dell’ art. 43, Cod.Tur, infatti, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni, assunte con la vendita del pacchetto turistico, sia l’organizzatore che l’intermediario sono tenuti a risarcire il turista.
Altresì, ai sensi dell’ art.44 Cod.Tur. il medesimo principio vale nel caso in cui, in conseguenza dell’inadempimento, si verificano danni alla persona derivanti dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, per le quali invece si applica l’articolo 2951 del codice civile.
Pertanto, non disperate! È vero che la vacanza è irripetibile, come lo sono quei momenti di svago e relax tanto sognati, che non torneranno se non l’anno seguente, ma affinchè, oltre al danno causato dalla stessa, non ci sia la “beffa” del non poter neanche porvi rimedio seppur a posteriori, sappiate che laddove ricorrano i presupposti descritti, una tutela ed un ristoro c’è!

Fonti :
“Salvis Iuribus”;
“Altalex”;
“Codice civile”
“Codice del Turismo”

Avv. BARBARA CENTODUCATI
studiolegale.centoducati@yahoo.it

Studio Legale Avv. Barbara Centoducati

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a cura di Crescenza Caradonna88x3116806963_775998172569280_1187075031465340795_n

INTERVISTA ESCLUSIVA: MARIELLA RAGNINI_a cura di Crescenza Caradonna

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L’EDITORIALE_di Crescenza Caradonna

Editoriale
CRESCENZA CARADONNA

 


Il segretario cittadino di San Giovanni Rotondo (Foggia) di Noi con Salvini, Saverio Siorini su Facebook, dopo aver condiviso la notizia dello stupro riminese, si chiede: “Ma alla Boldrini e alle donne del Pd, quando dovrà succedere?”.

Quello del leghista pugliese, poi espulso, “è un episodio ripugnante”. Lo afferma la Presidente della Camera, Laura Boldrini, intervistata da Repubblica.it. “Stanno toccando il fondo. Cercano la visibilità con questi argomenti, evocando lo stupro nei confronti delle avversarie politiche. Non credo che queste modalità siano tollerate in altri paesi democratici. Sciaguratamente – conclude – le ho viste praticate solo in teatri di guerra, con conseguenze devastanti”.


Maschilismo politico

Crescenza Caradonna

Politica aiuto! Le donne sono sempre discriminate sia che si tratti di politica che di altri ambiti lavorativi l’episodio che ha visto l’esplulsione del leghista pugliese, colpevole di aver augurato ad una carica dello Stato, seppur di genere femminile, d’essere stuprata, ha veramente una valenza di violenza inaccettabile sia per la figura che rappresenta la Presidente della Camera BOLDRINI che per tutte le donne in generale del Pd e non.

Come si può dichiarare : “Ma alla Boldrini e alle donne del Pd, quando dovrà succedere? “,  è indecente e privo di intelligenza oltre che discriminante, si chiede più rispetto verso il mondo femminile oltre che politici più competenti, disciplinati e adeguati a svolgere lavori pubblici di grande responsabilità per il nostro paese senza  maschilismi politici.

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Alcuni diritti riservati
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PRESIDENTE DELLA CAMERA LAURA BOLDRINI
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CITAZIONE DEL GIORNO

CITAZIONE DEL GIORNO

È vero che talvolta occorre cambiare qualche legge. Ma il caso è raro; e quando avviene, bisogna ritoccarle con mano tremante: con tanta solennità e con tante precauzioni che il popolo debba concludere che le leggi sono veramente sante; e soprattutto con tanta chiarezza che nessuno possa dire di non averle capite.

(Montesquieu)
Buona Giornata

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