E’ NULLA LA NOTIFICA DI CARTELLA ESATTORIALE A MEZZO PEC?


Puglia da amare Quotidiano d’informazione  di Crescenza Caradonna


 

E’ NULLA LA NOTIFICA DI CARTELLA ESATTORIALE  A MEZZO PEC?

 


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Quando parliamo di Equitalia, non affrontiamo di sicuro, un argomento piacevole, in quanto è una delle realtà che ormai negli ultimi anni, incide in maniera talvolta devastante sulla vita della maggior parte dei  contribuenti.

Premesso che, è giusto pagare il dovuto quando si è stati inadempienti,  è pur vero che, le cartelle esattoriali, sono da sempre il maggior incubo degli italiani.

Fino a poco tempo fa, le notifiche da parte dell’Agenzia della riscossione (EQUITALIA), avvenivano solo tramite posta raccomandata, oggi, entrando tutti a far parte sempre di più del mondo telematico, è arrivata anche la notifica a mezzo PEC e si è aperta cosi una aspra polemica giudiziaria.

Difatti dal 1 giugno 2016, la notifica delle cartelle da parte di Equitalia a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi, avviene esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Tuttavia, le Commissioni Tributarie Provinciali, prima di Lecce e poi di Napoli hanno fatto sorgere IL DUBBIO  sulla validità della ricezione delle cartelle di pagamento notificate tramite posta elettronica certificata, indirizzando i loro provvedimenti verso la loro nullità.

Da ultimo sul punto, altre due recenti pronunce della Commissione Tributaria provinciale di Savona, le quali hanno chiarito che << il pdf allegato, non può considerarsi un valido documento informatico >>(CTP Savona, sent. n. 100/2017 e n. 101/2017 entrambe del 10.02.2017)

Seppur nulla questio sul fatto che le cartelle di pagamento possano veicolare anche tramite email di posta elettronica certificata dei contribuenti tenuti ad averne una, come i professionisti, le ditte e le società, il punto in discussione non è tanto l’autenticità del messaggio Pec in sé per sé, in quanto dotato per questo di capacità di “certificazione” ma l’ uso dell’allegato in formato pdf contenente la cartella vera e propria.

 Difatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale odierno, il pdf non è che da considerarsi una mera “copia meccanica” e non già un documento di natura informatica. Esso quindi non avrebbe alcun valore e, pertanto, non potrebbe costituire presupposto di valida notifica. Ed è proprio quanto affermato dalla CTP ligure.

La legge dunque, consente la notifica della cartella di pagamento con Pec, ma non indica materialmente le modalità di compilazione del messaggio di posta elettronica. E’ da questo punto che sorge la controversia, nonché l’equivoco : l’Agente della riscossione si limita solamente ad allegare la cartella in formato pdf al messaggio di Pec, che di conseguenza risulta priva di quel valido contenuto testuale, che rende allo stesso modo valida l’intimazione di pagamento, che invece è contenuta  nell’allegato.

L’allegato non viene così inteso come documento informatico, in quanto non riporta la firma digitale, che il codice dell’amministrazione digitale considera quale elemento indefettibile, affinchè lo stesso sia inteso in termini di «qualità», di «sicurezza», di «integrità» e di «immodificabilità».

Pertanto, come risulta riportato dalla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Savona : << Ogni cittadino ha diritto a conoscere chi abbia mandato il documento, se ne abbia il potere per farlo, se tale potere sia ancora in vigore e soprattutto che tale documento resti integro e non modificabile >> .

Proprio perchè la cartella esattoriale che il destinatario riceve, è una semplice copia informatica, senza alcuna attestazione di conformità all’originale, tal circostanza non può garantire che i due documenti (l’originale che ha Equitalia e la copia che ha il contribuente) siano esattamente uguali.

Va anche precisato che << i funzionari di Equitalia, pur essendo stati ritenuti dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro  (n. 1674/2014) abilitati ad attestare la conformità in quanto organi indiretti della P.A., non avrebbero secondo la Corte di legittimità tale potere, tanto da evidenziare lo specifico onere dell’esattore di depositare in giudizio l’originale dell’ingiunzione di pagamento a fronte della contestazione sul punto da parte del contribuente >> (cfr. Cass. 8446/2015).

E’utile ed opportuno aggiungere  che, se il contribuente contesta la regolarità della notifica ricevuta a mezzo pec, << Equitalia ha l’onere di provare la conformità dell’atto digitale trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’originale prodotto in giudizio, non essendo sufficiente il deposito della pec in cui è scritto che il messaggio originale, è incluso in allegato, specificando le modalità della sua apertura >>.

L’argomento, in tutti i modi continua e continuerà ad aprire nuovi e continui interrogativi sul punto in discussione.

Ad oggi, in conclusionela cartella di pagamento deve essere prodotta e dunque notificata a mezzo di un documento informativo allegato alla PEC, ma sottoscritto digitalmente.

Pertanto, il solo  formato pdf allegato alla posta certificata, non è da ritenersi valido , comportando ciò l’ illegittimità dell’intera cartella di pagamento allegata alla PEC appunto con tale formato.

Fonti e note

  1. CTP Savona, sent. n. 100/2017 e n. 101/2017 entrambe del 10.02.2017.

  2. l’art. 26 e 50 del DPR 602/73 sulle notifiche delle intimazioni di pagamento Si applica il D. Lgs. 82/2005 (id est, il Codice dell’Amministrazione Digitale, c.d. C.A.D.) sulla natura del documento informatico e precisamente artt. 20 e 22.

  3. sulla firma digitale vedasi quanto previsto dalla Legge n. 59 del 1997, dal Decreto di attuazione n. 513 del 199 poi confluito nel Decreto n. 445 del 2000, dal Decreto Presidenziale del febbraio 1999 modificato ed integrato dal dpcm 13 gennaio 2004, nonché dalla Direttiva 1999/93/CE recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002 e dal regolamento di attuazione DPR n. 137 del 7 aprile 2003. L’argomento relativo alla firma digitale e dei requisiti informatici è stato da ultimo ben dettagliato nella Deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009 da parte del Centro Nazionale informatica nella pubblica amministrazione nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio del 22 febbraio 2013. Stante le conclusioni della relazione tecnica, avverso la quale Equitalia nulla eccepisce, si ritiene di annullare l’intimazione di pagamento per nullità della notifica.

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    Avv. Barbara Centoducati


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